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 INDENNITA' COLLABORATORI SPORTIVI - 07.04.20 17:20 - Gara
 
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO
CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'a11icolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 629, della citata legge n. 145 del 2018, che prevede che la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di Sport e Salute s.p.a.;

VISTO, inoltre, l'articolo I, comma 630, della medesima legge n. 145 del 2018, che stabilisce il livello di finanziamento minimo anche della Sport e Salute s.p.a.;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale all'On. Vincenzo Spadafora, è stato conferito l'incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro, On. Vincenzo Spadafora sono state conferite le deleghe in materia di spo11;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all' emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. Cura Italia);

VISTO in particolare, l'articolo 96 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, che estende l'indennità prevista dall'articolo 27 dello stesso decreto-legge n. 18 del 2020, anche ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni spo1tive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020;


CONSIDERATO che tale indennità è riconosciuta da Spo1t e Salute s.p.a., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono, conseguentemente, incrementate di 50 milioni di euro per il medesimo anno, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 126 del citato decreto­ legge n. 18 del 2020;

VISTO il comma 4 dell'articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020 che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l' Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 18 del 2020, sono individuate le modalità di presentazione delle domande e definiti i criteri di gestione del fondo nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo;

CONSIDERATO che, ai fini dell'attribuzione della indennità, è necessario individuare le modalità di presentazione delle domande nonché definire procedure, criteri di gestione e forme di monitoraggio del limite di spesa.


DECRETA

Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. Il presente decreto individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'indennità prevista dal comma 1 dell'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
2. Il decreto definisce, altresl, ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 96, i criteri di gestione delle risorse attribuite a Sport e Salute, nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

Art. 2 (Indennità)
l. L'indennità di euro 600 per il mese dì marzo 2020, di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è riconosciuta, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, ai titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, presso le federazioni spottive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate, nonché presso società e associazioni spo1tive dilettantistiche, di cui all' articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che soddisfino i seguenti requisiti:
a) le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte, alla data dì entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020, nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI;
b) gli altri organismi sportivi di cui al presente comma devono comunque essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI.
2. L'indennità di cui al presente a11icolo non è cumulabile con le prestazioni e le indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, e non è, altresì, riconosciuta a coloro che, nel mese di marzo 2020, hanno percepito il reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.



Art.3 (Beneficiari)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, hanno diritto, ai sensi dell'articolo 6, all'indennità di cui all'articolo 96 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 67, comma l, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 27 del medesimo decreto-legge. Le risorse sono prioritariamente destinate ai richiedenti che, nell'anno 2019, non hanno percepito compensi superiori complessivamente a 10.000 euro. Le ulteriori richieste saranno evase nei limiti delle eventuali risorse residue.
2. Ai fini del comma 1, non consentono di percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del d.P.R. n. 917 del 1986, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

Art. 4
(Modalità di presentazione della domanda)
1. Gli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 6, possono chiedere l'erogazione dell'indennità da parte di Sport e Salute s.p.a. presentando la domanda, entro il 30 aprile 2020, attraverso la piattaforma informatica prevista dall'articolo 5 del presente decreto.
2. La domanda contiene almeno i seguenti elementi essenziali:
a) dati anagrafici, tra cui: nome e cognome, codice fiscale, residenza, recapiti di posta elettronica e telefonici;
b) dati relativi alla collaborazione sportiva, tra cui: parti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
c) JBAN dell'avente diritto;
d) assenso al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente e secondo l'apposita informativa pubblicata nella piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del presente decreto;
e) documenti previsti dal comma 3.
t) dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,, n. 445, sotto la propria responsabilità, di preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 e pendente alla data di entrata in vigore del DL 18 del 2020, di sussistenza del requisito di cui all'articolo 3 del presente decreto in merito al non percepimento di altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, nonché di non essere già percettore delle prestazioni o delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n.18 del 2020, né del reddito di cittadinanza dì cui al decreto-legge n. 4 del 2019.
3, Sono allegati, altresì, alla domanda i seguenti documenti:
a) copia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido dell'avente diritto;
b) copia del contratto di collaborazione, o della lettera di incarico;
c) solo in assenza dei documenti di cui alla lettera b), copia della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del compenso nel mese di febbraio 2020.

Art.5 (Piattaforma informatica)
1. Spo11 e Salute s.p.a., al fine adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 96, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, rende operativa, a valere sulle risorse disponibili di bilancio, una


piattaf01ma informatica per fornire agli interessati informazioni chiare e complete circa le modalità di presentazione della domanda e per svolgere gli adempimenti a tal fine necessari.
2. La piattaforma consente agli utenti di procedere, previo accreditamento alla stessa, alla presentazione formale della domanda e dei documenti di cui all'aiticolo 4 del presente decreto.
3. Ai fini della realizzazione della piattaforma informatica e dello svolgimento dei compiti istituzionali, Sport e Salute s.p.a., previa intesa con il CONI, acquisisce i dati presenti nel registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché l'elenco degli altri organismi sportivi comunque riconosciuti, a fini spo1tivi, dal CONI.
4. I dati raccolti nella piattaforma di Sport e Salute s.p.a. sono trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla legge, anche dall'Ufficio per lo Spott della Presidenza del Consiglio dei ministri, per motivi di interesse pubblico connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di indirizzo e vigilanza.
Art. 6
(Istruttoria, controllo e monitoraggio)
l. Sport e Salute s.p.a., ricevute e acquisite le domande attraverso la procedura di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, fatto salvo l'ordine di priorità stabilito dall'art. 3, comma 1, del presente decreto, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione, assicurato con il rilascio, attraverso la piattafo1ma informatica di cui all'articolo 5 del presente decreto, di una notifica di avvenuta ricezione della stessa.
2. Sport e Salute s.p.a. verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata alla stessa ed effettua idonei controlli, a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive fornite.
3. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, Sport e Salute s.p.a. utilizza le proprie stmtture territoriali e richiede, pi-evia intesa, elementi di i-iscontro all'Agenzia dell'entrate e agli enti previdenziali anche con riferimento alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2. La Società, ove necessario, può inoltre avvalersi, ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Spo1t e Salute s.p.a. effettua verifiche e controlli a campione, anche in loco, presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni.
5. Sport e Salute s.p.a. può chiedere ulteriori informazioni, dati e documenti necessari in relazione alla peculiarità della fattispecie o integrazioni documentali in caso di domande incomplete, che dovranno pervenire entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena la decadenza dal diritto all'indennità.
6. Le domande di indennità, se complete di tutta la documentazione richiesta, sono approvate in ordine cronologico di ricevimento. L'efficacia dell' approvazione ai fini del riconoscimento del beneficio è subordinata a quanto previsto dal comma 8.
7. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, Sport e Salute s.p.a. eroga l'indennità direttamente all'avente diritto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul codice IBAN indicato nella domanda, ai sensi del comma 8.
8. Le indennità sono erogate sino a concorrenza dell'apposito stanziamento nella disponibilità di Spott e Salute s.p.a., che riconosce il beneficio in base all'ordin e cronologico di presentazione delle domande.
9. Sport e Salute s.p_.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui all'ruticolo 7 del presente decreto e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal

predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7
(Gestione delle risorse)
1. Agli oneri di cui al presente decreto si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie trasferite a Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Art. 8 (Disposizioni finali)
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 
 
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Documento stampato da : www.crtjudo.it - 19/04/2024 (10:20:51)